Normative sull'abbigliamento da lavoro
In Italia la sicurezza sul lavoro è regolata dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza). Il datore di lavoro deve valutare i rischi e fornire gratuitamente ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati (artt. 74–79).
DPI e marcatura CE
I DPI devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425, riportare la marcatura CE ed essere accompagnati da nota informativa in lingua italiana. Sono suddivisi in tre categorie in base al rischio.
Norme principali
- EN ISO 20471 — indumenti ad alta visibilità (classi 1, 2, 3), obbligatori per lavori stradali.
- EN ISO 20345 — calzature di sicurezza (S1, S1P, S2, S3) con puntale da 200 J.
- EN 388 — guanti di protezione contro rischi meccanici.
- EN 343 — indumenti di protezione contro la pioggia.
- EN ISO 13688 — requisiti generali degli indumenti di protezione.
- EN ISO 11393 — protezioni antitaglio per utilizzatori di motoseghe (agricoltura e forestale).
Settori
- Edilizia e strade: alta visibilità, scarpe S3, guanti.
- Agricoltura e forestale: stivali S5, protezioni antitaglio per motosega (EN ISO 11393), guanti da potatura e protezione solare per la raccolta.
- Zootecnia e caseifici: capi impermeabili lavabili ad alte temperature, conformi HACCP.
- Ristorazione: abbigliamento conforme alle norme igieniche HACCP (Reg. CE 852/2004).
- Sanità: divise lavabili ad alte temperature.
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Questa pagina ha scopo informativo; consulta il tuo RSPP per la valutazione dei rischi specifica.